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“CARTA PER LA TUTELA DELLA REGIONE STORICA DIFFUSA E SOSTENUTA IN ARBËREŞË” Kushët të shpërìshuratë i thë mbajturatë arbëreşë

Posted on 18 agosto 2024 by admin

boccolo(NAPOLI (di Atanasio Pizzi Architetto Basile)

sono gradite correzioni integrazioni e nuovi articoli per una migliore attuazione, nel caso ciò avvenisse: inviate ogni cosa all’indirizzo di posta elettronicaatanasio@atanasiopizzi.it

 

Premessa

La Comunità Arbëreşë preso atto dello stato in cui versa il patrimonio materiale e immateriale a essi riferito, ritiene sia doveroso attivarsi con quanto consigliato nel documento, qui di seguito riportato, con  titolo: Carta per la Tutela della Regione Storica Diffusa Arbëreşë, i concetti che saranno riferiti sono già largamente utilizzati e provati nelle Carte storiche del restauro; il fine che il documento vuole persegue è la sostenibilità “dell’intero patrimonio della minoranza Italo-Albanese”, per questo, la prerogativa del documento diventano gli aspetti caratteristici legati al territorio costruito, le aree rurali e il paesaggio inteso nel senso più completo, in quanto ciò rappresenta il contenitore fisico della storia, della cultura e della tradizione consuetudinaria tramandata oralmente in arbëreshë. Ciò per una lettura precisa rende indispensabile, che i centri facente parte della RsdS s’impegnano affinché la tutela non vada mai più intesa come “mera estrapolazione di frammenti storico linguistici”, in quanto, gli episodi di sintesi non hanno, né caratteristica, né forza per sostenere in senso globale le eccellenze storiche, del patrimonio minoritario.

 

CARTA PER LA TUTELA DELLA REGIONE STORICA DIFFUSA E SOSTENUTA IN ARBËRŞË

Ambiti di Attuazione

 

Art. 1 – I comini che costituiscono la regione storica arbëreşë, convinti che la conservazione del patrimonio materiale e immateriale, interessi i tutori e i conservatori della arbëreşë, si augura che si possa giungere a una collaborazione sempre più estesa, condivisa e concreta, indispensabile per favorire e conservare idioma, consuetudine, arti, storia e cose della minoranza; si ritiene, in oltre, altamente desiderabile che le istituzioni e i gruppi qualificati, senza minimamente intaccare il diritto pubblico, possano manifestare il loro interesse per la salvaguardia del patrimonio attraverso cui la civiltà ha trovato la sua più alta espressione, oggi purtroppo largamente esposta e per questo compromessa dalle dinamiche di attuazione globale; gli intenti della RsdsA vogliono allargare i temi di studio ai singoli e alle organizzazioni della cooperazione intellettuale condivisa il cui fine mira a rendere sostenibile la cultura benevola sostenibile dalle singole macro aree.

Art. 2 – le norme di tutela si applicano negli ambiti caratterizzati e vissuti dalla minoranza, in cui sono ancora presenti episodi delle loro permanenza, per questo è importante individuare le arre geografiche ad esse riferibili, dove lingua, consuetudine, religione, rito e genio locale, sono divenute l’espressione del peso storico della minoranza dal XV secolo; va sottolineato che la carta ha il solo fine di tutelare, sostenere e valorizzare gli ambiti delle popolazioni di origine albanofona, che in leale convivenza con quelle indigene, vive nel pieno rispetto della giusta integrazione, secondo i diritti e i doveri sanciti della Costituzione Italiana.

Art. 3 – Le macro aree riferibili alla minoranza arbëreshë ricadono nelle regioni e le relative provincie qui elencate: Abruzzo, Provincia di Pescara; Molise, Provincia di Campobasso; Puglia, Provincia di Foggia, Taranto e Lecce; Campania, Provincia di Avellino e Benevento; Basilicata, Provincia di Potenza; Calabria, Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria; Sicilia Provincia di Palermo, Trapani e Enna.

Art. 4Costatato che le condizioni della vita moderna vede soccombere le eccellenze storiche della regione storica, si trovano sempre più compromessa da episodi manifesti; si ritiene quindi opportuno formulare regole che si adattino alla complessità dei casi, e per questo si raccomanda quando segue:

1) la collaborazione dei conservatori, degli architetti, dei rappresentanti delle scienze fisiche, chimiche, naturali, storiche e dell’idioma, i quali, quando raggiungono risultati che garantiscono idonea applicazione siano studi riferiti o divulgati.

2) a tal proposito si dovrà provvedere alla messa in atto di un canale multimediale condiviso dalla RsdsA, attraverso cui gli Uffici o sedi amministrative, delle metodiche portate a buon fine, diventino anche la vetrina prima, durante e dopo l’esecuzione delle metodiche di salvaguardia.

3) per questo sarà anche costituito un archivio centrale in cui convogliare per consultazioni o riferimenti di ogni natura riferibile alla minoranza in modo da evitare interpretazioni e manomissione ad ogni bene del patrimonio storico materiale ed immateriale 

Art. 5 È importante rilevare che negli interventi di edifici o quinte di ambiti storici, il carattere e la fisionomia tipica che caratterizza la fisionomia del rione, deve essere oggetto di cure particolari, nel pieno rispetto della tutela prospettica e cromatica. Oggetto di studio possono anche essere le piantagioni e le ornamentazioni vegetali per conservare l’antico carattere. Essa raccomanda soprattutto la soppressione di ogni pubblicità, di ogni sovrapposizione abusiva sottoservizi, di ogni industria rumorosa e invadente, in prossimità di episodi dell’arte e della storia.

1) per quanto detto va posta particolare cura agli elementi materici che compongono l’opera come la disposizione che essi anno per restituire la composizione stilistica e materica che non deve essere alterata con forme e materiali che ne deturpino il senso e l’equilibrio formale;

2)l’equilibrio materico è formale va mantenuto anche nelle forme di infissi tetti grondaie, cornicioni e ogni tipo di elemento che possa deturpare l’equilibrio storico degli ambiti in particolar modo quelli che ricadono all’interno del centro storico o identificate come zone(A). 

Art. 6 – Gli ambiti a cui fa riferimento la carta, sono il territorio e il costruito storico, tutelando, quali elementi caratteristici, sono le Kaljve, Katoj, rruhat, vicoli ciechi, gli orti botanici relativi, le abitazioni a due livelli, i profferli di frazionamento familiare, i moderni palazzi post napoleonici, le chiese, oltre ogni tipo di presidio religioso. Gli stessi che dal punto di vista urbanistico rientrano nella tutela, degli anfratti e tutte le opere realizzate dagli Albanofoni nella mitigazione del paesaggio da naturale a costruito. Al fine e per completare la tutela degli ambiti citati, va posta particolare attenzione alla toponomastica di ogni ambito, in quanto rappresentano l’evoluzione di avvenimenti caratteristici di mutua convivenza tra territorio e uomo, ed è per questo che le prospettive non devono perdere nella maniera più rigida, fome, pigmentazioni e l’articolarsi di queste secondo tempi e temi locali in linea con la storia; la norma si applica anche a tutti i beni immateriali e della manualità in senso generale, in quanto celano significativi elementi del contributo al sostentamento della cultura e delle arti in generale oltre all’agro, silvicola e pastorale arbëreşë.

Art. 7 – Oltre al costruito, le disposizioni di tutela trovano applicazione anche negli elementi immateriali quali canti pagani e religiosi o nella rievocazione storica degli appuntamenti di inizio estate, in quanto, atto d’integrazione tra indigeni e arbëreshë; sono anche oggetto di tutelare tutti gli avvenimenti e i riti che sono poi l’orologio biologico, lo stesso che scandisce le stagioni nell’anno solare, sia per quanto riguarda gli aspetti civili che religiosi, per questo vanno trascritti in precisi protocolli rituale che si avvalgono di tutte le scienze e le tecniche utili a dare significato univoco all’evento, previo lo studio di verificare storico certificante, la giusta attuazione.

Art. 8 – La conservazione del patrimonio arbëreshë quindi si applica per ogni macro area, habitat, manufatto, anfratto o episodio che sia rappresentazione fisica o materiale della cultura generale degli arbëreşë, costumi, consuetudine e religione strettamente legata al territorio e al suo costruito, trama di Iunctura diffusa della RsdsA, in quanto, contenuto e contenitore parallele alle aree geografiche d’Albania.

 

Finalità

Art. 9 – La conservazione del patrimonio materiale e immateriale serve a tramandare senza compromettere o modificare il patrimonio che non appartiene a noi, ma alle generazioni future e anche per queste ultime si applica lo stesso principio.

Art. 10 – La conservazione del patrimonio materiale e immateriale è limitato al solo usufrutto che non va inteso come sintesi del significato, ma coerentemente, siano utilizzati per dare continuità inequivocabile alle caratteristiche consuetudinarie, della lingua e di tutti gli atti materiali depositati nella parlata arbëreşë, impegnandosi per questo a non alterare o piegare secondo alloctoni procedimenti di sintesi, nulla di quanto ereditato.

Art. 11 – La conservazione e la tutela e il non applicare sin anche coloriture anomale, diventa quindi prioritario per ogni Albanofono che s’impegna alla sostenibilità della condizione ambientale secondo tradizione ereditata; saranno inoltre messe al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione e utilizzo che possa alterare i rapporti di volumi, dei materiali e dei colori esistenti.

Art. 12 – I beni materiali e immateriali non possono essere separati dai luoghi storici nei quali sono stati testimoni, né dall’ambiente in cui si trovano. Lo spostamento di una parte o di tutto non può quindi essere accettato se non quando la sua difesa lo esiga o quando ciò sia significato da cause di eccezionale interesse di tutta la Regione storica diffusa e sostenuta dagli arbëreşë.

Art. 13 – Gli elementi della manifattura in senso generale o in particolare, manifatture, sculture, pitture o decorazione che sono parte integrante della regione storica o degli ambiti urbani, non possono essere separati da essi se non quando questo sia l’unico modo atto ad assicurare la loro conservazione.

Art. 14 – La salvaguardi degli ambiti e le eccellenze tipiche degli Albanofoni vanno normati e sottoposti a processi, che devono rispettare protocolli preordinati; lo scopo è di conservare e di rivelare i valori formali e storici di ogni manufatto o evento consuetudinario, che trova coerenza nel rispetto della sostanza antica e delle documentazioni autentiche.

Art. 15 – La tutela di ogni cosa deve fermarsi, dove ha inizio l’ipotesi: sul piano della ricostruzione congetturale qualsiasi atto per il completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche, tecniche e consuetudinarie, deve distinguersi dalla progettazione architettonica o storica raccontata, le stesse che dovranno recare necessariamente il segno della nostra epoca. Il processo di valorizzazione e tutela sarà sempre preceduto e accompagnato da uno studio storico, archeologico e linguistico arbëreşë, riferito a un monumento, un manufatto, una consuetudine, un rito, un canto riferibile alla macroarea.

Art. 16 – Quando le tecniche tradizionali si rivelano inadeguate, il conservare che deve proteggere un monumento, manufatto o la stessa consuetudine può essere assicurato mediante l’ausilio di tutti i più moderni mezzi atti a produrre la corretta conservazione, la cui efficienza sia stata dimostrata con dati scientifici e sia garantita dall’esperienza e approvata dalle memorie storiche, la cui attendibilità sia garantita dall’essere un portatore sano e non riesumato.

Sostenibilità

Art. 17 – Nella conservazione e valorizzazione dei beni materiali e immateriali arbëreşë sono da rispettare tutti i contributi scientifici e storici che ne certifichino l’assetto, rilevando l’epoca di appartenenza, perché l’unità stilistica o di abbellimento non è lo scopo il principio della difesa; quando in un edificio si presentano parecchie strutture sovrapposte, la liberazione di una struttura di epoca anteriore non si giustifica che eccezionalmente, a condizione che gli elementi rimossi siano di scarso interesse, che la composizione architettonica rimessa in luce costituisca una testimonianza di grande valore storico, archeologico o estetico, ritenuto soddisfacente il suo stato di conservazione; il giudizio sul valore degli elementi in questione e la decisione circa le eliminazioni da eseguirsi non possono dipendere dal solo autore del progetto ma da un comitato scientifico precostituito e composta: da un Architetto, Uno Storico, Un antropologo e Il Natio d’Ambito (con non meno di 70 anni pur se emigrato) .

Art. 18 – Nelle opere di restauro o ripristino dell’integrità del manufatto di qualsiasi fattura, si dovrà fare uso di elementi destinati a sostituire le parti mancanti che devono integrarsi armoniosamente nell’insieme, distinguendosi tuttavia dalle parti originali, affinché la metodica di tutela non falsifichi il manufatto o il suo valore della consuetudine storica di memoria, al fine di rispettate, sia l’istanza estetica che quella storica.

Art. 19 – Le aggiunte non possono essere tollerate se sono all’interno delle regole consuetudinarie arbëreşë e, tutte le parti devono rispettare la coerenza storica ed estetica, l’espressione dal punto di vista della tradizione, dell’equilibrio e il rapporto con la storia di macro area.

 

Art. 20 – Gli elementi devono essere oggetti speciali e caratteristici del luogo, al fine di salvaguardare la loro integrità e assicurare coerenza con la macro area per l’idonea prosecuzione del messaggio; i lavori di conservazione e di ripristino del senso proprio del manufatto sono eseguiti e devono ispirarsi ai principi enunciati negli articoli precedenti.

Art. 21 – Le scuole di ogni ordine e grado saranno coinvolte con attività settimanali di ricerca e sopraluoghi al fine di prendere atto di quanto sia di loro appartenenza e che un giorno dovranno provvedere a tutelare.

Art. 22 – la toponomastica e gli appellativi di luoghi, rioni, vichi e prossimità abitative devono essere tutelati e ricollocati con diciture bilingue certificate e corrette, evitando di sostituirle con eventi o personaggi che in vita mai avrebbero sottoscritto tali scelte.

Art. 23 – l’ambiente non costruito rappresenta anche esso una traccia e quando contempla il tracciato storico delle attività agro salvo pastorali, cosi anche le fontane e gli abbeveratoi che furono stazioni strategiche della transumanza o i percorsi verso i presidi della trasformazione agricola, vanno valorizzati con la messa in opera di percorsi pedonali o ciclabili dell’arti agrarie.

Art. 24 – Lo stesso principio vale per l’estrazione di minerali o i forni della produzione di calce e mattoni o di ogni genere di prodotto lapideo, come cave o le dette “parere”.

La Storia

Art. 25 – La storia della minoranza albanofona va riferita secondo le cadenze cronologiche, a partire, dal XIV secolo a oggi, senza prevaricazioni e valorizzare, esaltare uomini e avvenimenti nei confronti e rispettosi di epoca, luogo o avvenimento. La regione storica va storicamente tracciata con regole precise, in cui si dia l’esatto valore per la letteratura, la scienza la religione e le leggi; la regola vale anche per i periodi, le cose e gli uomini neri che in regione storica vagarono (fortunatamente in numero molto esiguo), tutto quanto per disegnare un quadro definitivo e senza ombra o velo alcuno della storia per le eccellenze arbëreşë.

Art. 26 – Sottoporre ad attenta analisi la storia del Collegio Corsini e il peso culturale civile e religioso, in quanto primo luogo della sapienza arbëreşë, direttamente connesso nello scenario europeo, sia nella sede modica e, solidi principi di San Benedetto Ullano e poi in quella più estesa in ogni senso dopo il 1792 di Sant’Adriano, sino alla sua storica scissione con la nascita del convitto, la scuola di Sant’Atanasio in Roma e la solida Curia di Lungro nel 1919.

 Art. 27 – Va in oltre rilevata l’urgenza di stilare un elenco in cui le eccellenze dal punto di vista umano in campo letterale, ecclesiastico, giuridico e della scienza esatta e di tutte le discipline che contribuirono alla crescita e l’unificazione del meridione, le stesse che invece di essere vanto  devono fare la fila confusa per  apparire incontaminati alle nuove generazioni arbëreşë e terminare di voler valorizzare alcuni campanili a scapito di altri, che oggi potrebbero essere vanto mondiale per i primati raggiunti dalla RsdsA.

Art. 28 – I Comuni le Associazioni e le Università si impegneranno a fornire una chiara e leggibile storia di tutti i luoghi le cose e gli uomini della regione storica, priva di inutili rammenti che vogliono coprire alcuni aspetti, rispetto ad altri; per questo ogni relatore deve utilizzare tutti gli strumenti e le professionalità per avere piena consapevolezza degli ambiti e delle cose trattate; a tal proposito e opportuno rilevare che la RsdsA viene raccontata come chi paragona Cristoforo Colombo, a chi termino nelle coste dell’isola d’Elba.

I Presidi della Memoria

Art. 29 La messa in atto di musei esposizioni o eventi devono essere attuati nel pieno rispetto della tradizione con il fine di tramandare senza personali interpretazioni, quanto esposto o divulgato; il fine comune da perseguire è quello di tracciare un itinerario nelle diverse macro aree, che possano riferire in maniera unilaterale gli eventi storici e di quanto abbiano inciso su quel territorio la consuetudine le arti sartoriale e tutte le altre  attività agro, silvicole e pastorali, eccellenza per la quale furono accolti i minoritari.

Art. 30La vestizione dei costumi va eseguita secondo l’antico rituale, rispettando tempi e caratteristiche estetiche che completino in tutte le sue parti, l’esposizione delle preziosissime vesti; il costume femminile dalla tradizione arbëreşë e un elemento unico, è il riferimento storico, per questo va utilizzato nella sua interezza ed esclusivamente in manifestazioni e momenti istituzionali o religiosi, poi eventualmente la versione di sintesi molto più sobria, va esibita in spettacoli o manifestazione di senso pagano o commerciale senza atti di pura esposizione fine a se stesso.

Art.31 – I lavori per la tutela e la conservazione degli elementi materiali e immateriali delle caratteristiche arbëreşë saranno sempre accompagnati da una rigorosa documentazione, con relazioni analitiche e critiche, illustrate da disegni e fotografie redatte da un comitato scientifico precostituito e composta: da un Architetto, uno Storico, un antropologo, un filologo, uno psichiatra e almeno un Natio d’Ambito (con non meno di 70 anni pur se emigrato).

La Difesa dell’Idioma

Art. 32 – Per la tutela e la conservazione dell’idioma e degli ambiti costruiti saranno eseguiti studi specifici all’interno della regione storica diffusa e sostenuta in arbëreşë, estrapolando e riunendo tutte le parlate tipiche delle macro aree a iniziare dal corpo umano e gli elementi prossimi al suo sostentamento e naturali; scremate di tutte le cadenze idiomatiche Ispaniche, Francofone e Bruzie; solo a seguito di questa operazione si porteranno a confrontare i risultati con quello della terra di origine odierna, per tornare in nell’antica terra di origine a riconfrontarli; il fine mira ad ottenere un solido fulcro antico  che non sia compromesso da chi gli arbëreşë rifiutarono di condividere cose  nel XV secolo, preferendo l’esilio e patire in terra altra ben da oltre cinque secoli.

Art. 33 – I dati ottenuti dal procedimento su citato per l’integrità dell’idioma, vuole evidenziare le parlate comprovate e definite da un comitato scientifico preordinato e che non siano il semplice confronto di appassionati che vivono macro aree dissimili o istituti che producono riversi di ricerca, ma da un comitato scientifico in questa fase così composto: da un Architetto, Uno Storico, Un antropologo, Un Filologo, Uno Psichiatra e il Natio d’Ambito (con non meno di 70 anni pur se emigrato) e un numero di Linguisti pari a quello di tutti i componenti la commissione.

Art. 34 – Le parlate tipiche saranno raccolte in due distinti volumi: il primo letterario e grammaticale; il secondo della manualità, delle scienze e delle arti, disegnato schematizzato in coloritura .

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Tale documentazione sarà depositata in pubblici archivi e sarà messa a disposizione degli studiosi.

La sua pubblicazione è vivamente raccomandabile.

Senza titolo

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